Immobilsuisse logo

DIVISIONE ITALIA

Grazie alle nuove agevolazioni dello Stato Italiano per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico, Immobilsuisse fornisce prestazioni immobiliari anche in Italia.

Superbonus 110%

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):

Interventi principali o trainanti

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

Interventi aggiuntivi

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus ristrutturazioni 110 per cento non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 

bonus facciate 90%

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

ecobonus 50% e 65%

 

Con l’Ecobonus 2021 è possibile usufruire di una detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires), nella misura del 50% o del 65% a seconda degli interventi di riqualificazione energetica effettuati. Gli stessi interventi aventi diritto alle detrazioni previste per l’Ecobonus, se effettuati congiuntamente a gli interventi  detti “trainanti”  indicati nel Decreto Rilancio* possono accedere al Superbonus 110%.  

Ad ogni modo, come indicato nella Legge di Bilancio 2021 quest’anno rimarranno valide entrambe le misure, quindi per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici saranno disponibili tre aliquote del 50%, 65% e 110%, convertibili anche in credito d’imposta cedibile o, nel caso degli interventi che accedono al SuperBonus 110%, in sconto in fattura fino al 100% della spesa ammissibile. 

L’Ecobonus 65% per gli interventi di efficienza energetica è un’agevolazione pubblica concessa sotto forma di detrazione Irpef o Ires, con la quale lo Stato promuove la riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività residenziali e non, attraverso una migliore gestione dell’energia e la diminuzione degli sprechi termici. Questa agevolazione fiscale viene concessa per tantissime tipologie di lavori effettuati dal contribuente con la finalità della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, quindi non è valido per gli immobili di nuova costruzione.

Gli interventi coperti dall’Ecobonus 65% sono:

  • lavori di riqualificazione globale dell’edificio, tra cui interventi di coibentazione degli involucri, ristrutturazione dei pavimenti con aumento dell’isolamento termico, sostituzione di infissi con modelli che incrementano l’efficientamento energetico della casa;
  • sostituzione dei vecchi impianti per la climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione di classe A o superiore, abbinate a un sistema evoluto per la termoregolazione per ottimizzare la gestione del riscaldamento domestico;
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un sistema ibrido, composto da una pompa di calore e una caldaia a condensazione, realizzato espressamente dal produttore per funzionare in modo integrato;
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore, un impianto ad alta efficienza in grado di assicurare elevati standard energetici;
  • sostituzione dello scaldacqua con una pompa di calore, per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche naturali (aria, acqua, geotermico);
  • installazione di micro-generatori in sostituzione di altri impianti preesistenti, con l’obbligo di ottenere un risparmio energetico di almeno il 20%;
  • installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pulita, con autoconsumo o cessione alla rete pubblica;
  • acquisto e installazione di sistemi di automazione e controllo (BACS) per la climatizzazione, riscaldamento o fornitura di acqua calda sanitaria.

Ogni tipo di intervento prevede dei massimali specifici, dei limiti per gli importi che la detrazione può raggiungere in base alla spesa sostenuta. Ad esempio, per i lavori di riqualificazione energetica la detrazione massima può arrivare fino a 100 mila euro, mentre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi il massimale in detrazione è di 30 mila euro.

DIFFERENZE TRA ECOBONUS 50% E 65%

Con l’Ecobonus 2021 sono previste due aliquote, delle quali quella al 65% è la più diffusa e facile da ottenere. Ad ogni modo, esiste anche una detrazione d’imposta più ridotta del 50%, applicata a partire dal primo gennaio 2018 per i seguenti interventi:

  • acquisto e posa opera di schermature solari, finestre e infissi;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatore di calore e alimentazione a biomasse;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A, ma senza l’integrazione con sistemi di termoregolazione evoluti.

È evidente come sia piuttosto facile passare dallo sgravio fiscale del 50% alla detrazione del 65%, infatti per gli impianti di riscaldamento basta integrare la caldaia a condensazione con un dispositivo di termoregolazione moderno.

Inoltre, se gli interventi di riqualificazione energetica consentono un netto miglioramento dell’edificio, con un aumento di almeno due classi energetiche, è possibile incrementare l’agevolazione al 110%, con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura fino al 100% per non spendere nulla. La maggiore aliquota del 110% è limitata agli immobili residenziali, ed esclude tra i beneficiari i titolari di reddito di impesa o professionale salvo l’ipotesi  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.